la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Istituzione della nona qualifica funzionale
 
   1.  Per  i  dipendenti  delle  ex carriere direttive che rivestono
particolari posizioni professionali e' istituita, a decorrere dal  1
gennaio  1987, la nona quaifica funzionale, i cui profili e modalita'
di  accesso   verranno   stabiliti   con   le   procedure   previste,
rispettivamente,  dagli  articoli  2  e  3  della legge provinciale 6
agosto 1987, n. 18.
   2.  Con  la  stessa decorrenza di cui al primo comma, lo stipendio
iniziale annuo lordo connesso con la  nona  qualifica  funzionale  e'
quello   stabilito   per   il  personale  statale  dei  Ministeri  di
corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche il  compenso
incentivante spetta nella corrispondente misura.
   3.  La dotazione organica della nona qualifica funzionale dei vari
ruoli non deve  superare  il  cinquanta  per  cento  della  dotazione
organica  dell'ottava  qualifica  funzionale; l'eventuale frazione di
posto e' arrotondata all'unita' superiore.
   4. Il personale appartenente alla nona quaifica funzionale espleta
le seguenti funzioni:
     a) reggenza dell'ufficio in caso di assenza o impedimento;
     b)  reggenza  dell'ufficio  in  attesa  della  destinazione  del
dirigente titolare;
     c)  collaborazione  diretta all'attivita' di direzione espletata
dal dirigente;
     d)  direzione  di  uffici,  istituiti  o  servizi di particolare
rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati  a
qualifiche dirigenziali;
     e)  prestazioni  per  elaborazione,  studio  e ricerca altamente
qualificata,   richiedenti   capacita'   professionali   di   livello
universitario   nei  campi  amministrativo,  tecnico  o  scientifico,
convalidate da documentate esperienze nel settore, e, ove necessario,
da   abilitazione   all'esercizio   della   professione,   ovvero  da
specializzazione post-universitaria;
     f)  attivita'  ispettive  di particolare importanza, anche sulla
gestione  di  progetti-obiettivo  e  di  attivita'  programmate,   in
funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.