la seguente legge: Art. 1. Istituzione della nona qualifica funzionale 1. Per i dipendenti delle ex carriere direttive che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1987, la nona quaifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con le procedure previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 6 agosto 1987, n. 18. 2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, lo stipendio iniziale annuo lordo connesso con la nona qualifica funzionale e' quello stabilito per il personale statale dei Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura. 3. La dotazione organica della nona qualifica funzionale dei vari ruoli non deve superare il cinquanta per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale; l'eventuale frazione di posto e' arrotondata all'unita' superiore. 4. Il personale appartenente alla nona quaifica funzionale espleta le seguenti funzioni: a) reggenza dell'ufficio in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta all'attivita' di direzione espletata dal dirigente; d) direzione di uffici, istituiti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, e, ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria; f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.